Vi informiamo che sul sito del MASAF è stato pubblicato il provvedimento in oggetto, in corso di registrazione alla Corte dei conti, che dispone risorse finanziarie residue pari a 19.644.443,25 milioni di euro a sostegno di interventi destinati alla filiera suinicola italiana che ha subìto danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA), nel periodo 1° luglio 2022 – 31 luglio 2023, in continuità ed in estensione di quanto già previsto dal DM n. 336168 del 28 luglio 2022.
Il Decreto inoltre prevede la possibilità di ulteriori estensioni temporali e areali in funzione dell’evoluzione dello stato emergenziale epidemiologico e delle risorse finanziarie disponibili.
Ripartizione delle risorse finanziarie:
- il 60% alle Piccole-Medio Imprese e Microimprese del settore della produzione agricola primaria;
- il 40% viene destinato al settore della macellazione e della trasformazione.
Le Grandi Imprese sono escluse dal regime di esenzione per la produzione primaria, mentre le stesse sono ammesse agli aiuti solo nell’ambito del regime di de minimis (relativo alla trasformazione ed alla macellazione.
I beneficiari del provvedimento :
- imprese della produzione primaria
- imprese dei settori della macellazione, trasformazione di carni suine
colpite dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, ricompresi, a seconda dei casi, nelle seguenti fattispecie:
- A) allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso e da ingrasso (comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio), ubicati in uno dei comuni assoggettati a restrizioni sanitarie a seguito delle disposizioni emanate dal Ministero della Salute e/o dalle Ordinanze del Commissario governativo alla Peste Suina Africana”, di cui all’elenco Allegato 1bis a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 luglio 2023;
B)macelli di suini e aziende di trasformazione della carne suina (prosciuttifici, salumifici, sezionatori) ricadenti in una o più delle seguenti condizioni:
- ubicati nei territori sottoposti a restrizione sanitaria a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 luglio 2023 (come da Reg. (UE) 2023/594 s.m.i e indicati nell’Allegato I bis);
- che a partire dal 1° luglio 2022 e sino al 31 luglio 2023, non hanno potuto utilizzare suini o carni suine provenienti dalle Regioni e territori elencati nell’Allegato 1 bis;
- gli stabilimenti aventi l’autorizzazione ad esportare verso Paesi terzi nel 2022, ma che non hanno potuto esportare carni suine o prodotti trasformati di carni suine a causa dei bandi sanitari elevati dalle competenti Autorità estere, recepiti e notificati dal Ministero della Salute italiano;
Le aziende ammissibili al sostegno:
-
- Verri
- Scrofe
- Scrofette
- Suini da ingrasso
- Suinetti
- Prosciutti
- Prodotti di salumeria
- Tagli di carne suina
Gli interventi ammessi:
- deprezzamento dei riproduttori, dei suinetti, dei suini di allevamento e da macello per vendita anticipata o differita degli animali;
- mancata produzione per l’interruzione della riproduzione delle scrofe;
- prolungamento vuoto sanitario;
- costi di produzione per prolungamento allevamento (Blocco movimentazione);
- stima dei danni causati dalla riduzione della macellazione;
- distruzione e distoglimento della merce per mancato export;
- stima dei danni causati dal mancato export.
Per le imprese che non svolgono produzione primaria, il sostegno è determinato fino ad un massimo del 100% del danno stimato forfetariamente (formula riportata nella Tabella A-bis), mentre per le PMI e Microimprese della produzione primaria, il sostegno è determinato max del 100% del danno totale subìto (importi unitari riportati nella Tabella A bis).
Rimandiamo all’allegato per ulteriori dettagli, in particolare, all’articolo 4 relativo al Cumulo e Costi ammissibili. Sarà nostra cura informarvi non appena disponibile la circolare Agea Coordinamento per le procedure da seguire per le presentazioni delle domande.